Marca da bollo su fattura elettronica: come si applica e come pagarlo

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Come funziona la marca da bollo? Quando si applica e come si paga? In questa guida spiegheremo ogni aspetto, con qualche esempio.

Se ti occupi di fatturazione elettronica, saprai che la marca da bollo è un aspetto cruciale da non trascurare, soprattutto per le operazioni non soggette a IVA. Questo articolo ti guiderà passo dopo passo attraverso le regole fondamentali per l’applicazione e il pagamento della marca da bollo sulle fatture elettroniche, evidenziando le scadenze, i codici tributo da utilizzare e le modalità per evitare sanzioni.

Scopri come essere sempre in regola con le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

Marca da bollo fattura elettronica: cos’è?

La marca da bollo su fattura elettronica è un obbligo fiscale che si applica quando emetti una fattura non soggetta a IVA (articolo 6 della tabella B allegata al DPR n. 642/72, le fatture recanti importi soggetti ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo), ma di importo superiore a 77,47 euro. In questi casi, devi apporre l’imposta di bollo, pari a 2 euro, sulla fattura stessa.

Nel contesto della fatturazione elettronica, l’applicazione del bollo avviene in modalità virtuale. Durante la compilazione della fattura, basta selezionare l’opzione “bollo virtuale” per indicare che l’imposta è dovuta.

L’Agenzia delle Entrate monitora automaticamente le fatture emesse e suddivide i dati relativi all’imposta di bollo in due elenchi: l’Elenco A, che include le fatture dove il bollo è già indicato, e l’Elenco B, per quelle che necessitano di integrazione. Questo sistema ti permette di verificare e correggere eventuali omissioni direttamente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, ma questo aspetto lo approfondiremo meglio nei prossimi paragrafi.

Quando si applica la marca da bollo agenzia delle entrate?

Come abbiamo già accennato, la marca da bollo di due euro deve essere applicata alle fatture elettroniche (e cartacee) che vengono emesse senza addebito IVA e che superano l’importo di 77,47 euro. Questa è una regola generale che trova applicazione in tutti i casi in cui l’operazione non sia soggetta a IVA, rendendo necessaria l’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro per fattura.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Non tutte le fatture emesse senza IVA sono soggette a bollo. Ad esempio, alcune operazioni non imponibili IVA, come esportazioni o cessioni intracomunitarie, potrebbero non richiedere il bollo. In questi casi andrà fatta una valutazione per il caso specifico.

L’imposta di bollo deve essere indicata correttamente nel documento fiscale e successivamente versata attraverso il modello F24, ma vediamo più nel dettaglio la procedura.

Pagamento marca da bollo agenzia delle entrate : la procedura di pagamento

Sapere come procedere con il pagamento della marca da bollo sulle fatture elettroniche è molto utile a tutti i forfettari e professionisti che mettono fatture non soggette ad IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha semplificato il processo di pagamento (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021), rendendo disponibili strumenti e procedure digitali per facilitare i contribuenti.

Ecco i passaggi da seguire per la procedura di pagamento delle marche da bollo:

  1. Accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati una sezione dedicata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
  2. Selezionare l’utenza di lavoro
  3. Andare nella sezione Consultazione, Fatturazione elettroniche e altri dati IVA e infine su Pagamento imposta di bollo, come nell’immagine sotto.
  4. Verifica e conferma degli elenchi: ogni trimestre, l’Agenzia elabora le fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e genera due elenchi. L’Elenco A, che contiene le fatture già corrette, e l’Elenco B, che include le fatture per le quali è dovuto il bollo ma non è stato indicato. Puoi modificare l’Elenco B se ritieni che una fattura non debba essere assoggettata a bollo, fornendo le relative motivazioni.
  5. Calcolo e pagamento dell’imposta: dopo aver revisionato gli elenchi, l’Agenzia delle Entrate calcola l’importo totale dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre in esame. L’importo viene visualizzato nella tua area riservata entro il 15° giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
pagamento imposta di bollo

Se l’importo complessivo dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera i 250 euro, puoi differire il pagamento fino alla scadenza del secondo trimestre. Se anche l’importo totale dei primi due trimestri è inferiore a 250 euro, puoi posticipare il pagamento al termine del terzo trimestre, senza incorrere in sanzioni o interessi.

💡Cosa ricordare: in ogni fattura elettronica soggetta a imposta di bollo, è necessario inserire la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014.”

Pagamento bollo fatture elettroniche: le modalità

Le modalità di pagamento delle marche da bollo sono due:

🏦 Addebito diretto su conto corrente: puoi scegliere di addebitare l’importo direttamente sul tuo conto corrente bancario o postale, indicandone l’IBAN nella sezione apposita del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.


📃Modello F24: in alternativa, puoi pagare l’imposta di bollo utilizzando il modello F24, che deve essere presentato telematicamente. È importante inserire i codici tributo corretti per il pagamento.

pagamento bollo su fatture

Approfondimento pagamento bolli : differenza Elenco A e Elenco B

Quando si parla del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha implementato un sistema di controllo e verifica che si basa su due elenchi distinti: l’Elenco A e l’Elenco B.

L’Elenco A include tutte le fatture elettroniche emesse per le quali il contribuente ha correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Una volta che una fattura è inclusa nell’Elenco A, non può essere modificata dal contribuente. L’elenco è considerato definitivo perché le fatture in esso contenute sono già state ritenute corrette dal sistema dell’Agenzia delle Entrate. Questo elenco è disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” ed è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo dell’imposta di bollo da versare.

L’Elenco B contiene le fatture elettroniche per le quali, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo è dovuta, ma non è stata indicata dal contribuente al momento dell’emissione. L’Elenco B è interattivo e modificabile. I contribuenti possono verificare le fatture incluse in questo elenco e decidere se confermare l’assoggettamento all’imposta di bollo o, al contrario, rimuovere una fattura dall’elenco se ritengono che non debba essere assoggettata a bollo. In quest’ultimo caso, sarà necessario fornire una motivazione adeguata, che potrebbe essere richiesta in sede di eventuale controllo da parte dell’Agenzia. Le modifiche all’Elenco B devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

😁 In sintesi:

  • Elenco A: Fatture già corrette e non modificabili.
  • Elenco B: Fatture da rivedere e correggere, con possibilità di modifica.

Scadenza bollo fatture elettroniche 2024: le date

L’Agenzia delle Entrate ha fissato delle date precise per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per il 2024, suddivise in base ai trimestri dell’anno.

Le scadenze da segnare in calendario:
📆 31 maggio 2024: scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre, a meno che l’importo dovuto non superi i 5.000 euro. In tal caso, il versamento può essere posticipato.
📆 30 settembre 2024: termine per il pagamento dell’imposta di bollo relativa al secondo trimestre, o del primo e secondo trimestre insieme se l’importo complessivo non supera i 5.000 euro.
📆 30 novembre 2024: scadenza per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre.
📆 28 febbraio 2025: termine per il pagamento dell’imposta di bollo relativa all’ultimo trimestre dell’anno 2024. Se l’anno è bisestile, il termine slitta al 29 febbraio.

Rispettare queste scadenze è cruciale per evitare problemi con il fisco, ma non è sempre facile stare al passo con tutte le proroghe o le nuove scadenze che sbucano. Per questo puoi rivolgerti a IlTuoContabile.it il servizio dedicato ai commercialisti, che ti aiuta nella gestione della contabilità dei tuoi clienti!

Inoltre tieni sempre sotto mano il nostro Calendario fiscale con tutte le scadenze sempre aggiornato.

Pagamento bollo fatture elettroniche: codice tributo 2521 e altri codici

Per il pagamento della marca da bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24. Questi codici variano in base al trimestre di riferimento e al tipo di versamento, come sanzioni o interessi. Ecco una panoramica dei codici tributo più rilevanti:

  • 2521: Utilizzato per il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre.
  • 2522: Codice tributo per il secondo trimestre.
  • 2523: Codice da usare per il terzo trimestre.
  • 2524: Riferito al quarto trimestre.
  • 2501: Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti.
  • 2502: Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell’imposta di bollo su tali documenti.
  • 2503: Interessi sul pagamento tardivo dell’imposta di bollo.

In caso di ritardi o errori nel pagamento, sono previsti codici tributo aggiuntivi per regolarizzare la tua posizione tramite ravvedimento operoso:

  • 2525: Da utilizzare per le sanzioni relative all’omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo.
  • 2526: Codice tributo specifico per il pagamento degli interessi dovuti.

Come utilizzare correttamente questi codici?

Questi codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24. È fondamentale indicare l’anno al quale si riferisce il versamento per evitare errori e sanzioni.
In caso di omesso o carente versamento, l’Agenzia invierà una comunicazione telematica via PEC, indicando l’importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.

Codice natura esenzione N2.2 o N1 per bollo e altri codici

Quando si emettono fatture elettroniche senza addebito di IVA, è essenziale applicare correttamente il codice natura per indicare l’esenzione o l’obbligo dell’imposta di bollo. Questi codici consentono di specificare la natura delle operazioni ai fini fiscali, garantendo la conformità alle normative vigenti. Tra i codici più rilevanti ci sono N1 e N2.2, ma è utile conoscere anche altri codici come N2.1, N3.5, N3.6, e N4, che possono essere applicati in specifici casi.

Codice natura N 1

Il codice N1 è quello più impiegato e si utilizza per indicare le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72. Queste operazioni includono quelle che non comportano il pagamento dell’IVA ma che possono essere soggette a imposta di bollo se il valore della fattura supera 77,47 euro.

Codice Natura N2.2

Il codice N2.2 viene utilizzato per operazioni non soggette a IVA in specifici contesti, come i regimi fiscali agevolati (ad esempio, il regime forfettario). Questo codice è quindi fondamentale per operazioni non imponibili a IVA che, tuttavia, richiedono l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Altri Codici natura rilevanti

Oltre a N1 e N2.2, esistono altri codici che possono influenzare l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

  • N2.1: Operazioni non soggette a IVA per mancanza del presupposto territoriale. Questo codice si utilizza per le operazioni che avvengono fuori dal territorio italiano e che non sono soggette a IVA, ma che potrebbero richiedere l’applicazione dell’imposta di bollo se la fattura supera i 77,47 euro.
  • N3.5: Operazioni non imponibili IVA – esportazioni. Questo codice viene utilizzato per le operazioni di esportazione che non sono soggette a IVA, ma per cui l’imposta di bollo potrebbe essere richiesta.
  • N3.6: Operazioni non imponibili IVA – cessioni a viaggiatori extra-UE. Si applica per le vendite a viaggiatori extra-UE, che sono esenti da IVA, ma che potrebbero necessitare dell’imposta di bollo se il valore della fattura è superiore a 77,47 euro.
  • N4: Operazioni esenti IVA. Questo codice si utilizza per tutte le operazioni esenti da IVA non specificamente menzionate in altri codici.

Codice IVA riferimenti normativi marca da bollo: quali sono?

L’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è regolata da diverse normative:

  • Art. 15 del DPR 633/72: Definisce le operazioni esenti da IVA e le modalità di applicazione della marca da bollo su queste operazioni.
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014: Stabilisce le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
  • Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 – art. 12-novies: Introduce l’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, semplificando il processo di adempimento per i contribuenti.
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020: Modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e introduce le procedure per il recupero dell’imposta non versata.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021: Stabilisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo.
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 2019: Istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo tramite i modelli F24 e F24 Enti Pubblici.

Questi riferimenti normativi garantiscono che l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e non solo, avvenga in modo corretto e conforme alle leggi fiscali italiane.

Esempio fattura con marca da bollo

Supponiamo che tu stia emettendo una fattura elettronica per una prestazione non soggetta a IVA, il cui importo totale supera i 77,47 euro, quindi soggetta a marca da bollo.

Ecco come dovresti procedere:

Campo “Bollo Virtuale”: Nella sezione specifica del software di fatturazione, dovrai attivare l’opzione “Bollo Virtuale” per segnalare che l’imposta di bollo è dovuta. Questa operazione genera automaticamente la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.

Riga per il Riporto del Bollo: Se intendi riaddebitare l’importo del bollo al cliente, aggiungi una riga specifica nel corpo della fattura. Ad esempio:

Descrizione: “Imposta di bollo”

  • Importo: “2,00 €”
  • Codice IVA: Se lavori in regime forfettario, utilizza il codice “N2.2 – Non soggette altri casi”.

Regime Forfettario: per chi opera in regime forfettario, è necessario includere nelle note della fattura la dicitura che specifica il regime fiscale: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.

Questi passaggi assicurano che la fattura sia correttamente emessa e conforme alle normative vigenti, evitando possibili sanzioni o problematiche con l’Agenzia delle Entrate.

💡 Potrebbe interessarti anche: Marca da bollo fa reddito?

Marca da bollo 2 euro su fatture mediche: si deve applicare?

La marca da bollo di 2 euro è un requisito obbligatorio per le fatture mediche che non prevedono l’applicazione dell’IVA e che superano l’importo di 77,47 euro. Questa imposta è a carico del paziente. Tuttavia, è importante notare che la responsabilità per il corretto assolvimento del bollo ricade su entrambe le parti coinvolte: sia il professionista che emette la fattura, sia il paziente che la riceve. Questo significa che, in caso di omissione o di applicazione non corretta, entrambe le parti possono essere soggette a sanzioni.

Quando la marca da bollo è pagata dal paziente, l’importo può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730), il che rappresenta un ulteriore vantaggio fiscale per il paziente.

Se si utilizza una marca da bollo cartacea, è cruciale che la data impressa sul contrassegno sia pari o antecedente a quella di emissione della fattura. L’acquisto del contrassegno telematico può essere effettuato presso le rivendite di valori bollati, come i tabacchini.

Invece, per chi ha già adottato la fatturazione elettronica, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, semplificando il processo di emissione delle fatture e garantendo la conformità alle normative vigenti, tramite F24 o dal portale Fatture e Corrispettivi come abbiamo visto prima.

Marca da bollo e altri adempimenti: fatti aiutare da IlTuoContabile!

Se sei un consulente fiscale o un commercialista, assicurati che i tuoi clienti abbiano chiari tutti gli obblighi legati all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Con la crescente digitalizzazione, molte soluzioni gestionali offrono già l’automatizzazione di questo processo, riducendo il rischio di errori e sanzioni.

Se, invece, sei tu a dover gestire ogni aspetto della contabilità, affidati a IlTuoContabile.it, il partner ideale per semplificare la gestione fiscale dei tuoi clienti. Ci occuperemo di tutte le pratiche amministrative, lasciandoti libero di concentrarti su attività più strategiche e di alto valore per il tuo studio.

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